Legge regionale 22 aprile 2024, n. 4 -

Legge regionale 22 aprile 2024, n. 4

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

(B.U. del 30 aprile 2024, n. 19)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Cause di esclusione)

1. Non possono essere candidati, né ricoprire gli incarichi o le cariche di cui alla presente legge, coloro che si trovino nelle situazioni di incandidabilità o di inconferibilità previste dalla normativa statale vigente in materia di nomine o designazioni di competenza delle pubbliche amministrazioni.

2. Salvo che disposizioni di legge speciali o lo statuto dell'ente o dell'organismo cui la nomina o la designazione si riferiscono non dispongano diversamente, chi ha ricoperto il medesimo incarico o la medesima carica per quindici anni consecutivi non può essere immediatamente rieletto o riconfermato, per designazione o nomina regionale, nel medesimo incarico o nella medesima carica; ogni causa di cessazione anticipata dall'incarico o dalla carica, diversa dalle dimissioni volontarie, rileva ai fini dell'interruzione della consecutività.

3. Il sopravvenire di una causa di incandidabilità o di inconferibilità nel corso dell'incarico o della carica determina la decadenza dall'incarico o dalla carica ricoperti.".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 11/1997 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del predetto cumulo, non si tiene conto delle cariche ricoperte, per designazione o nomina regionale, negli organi di amministrazione delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione.".

2. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 11/1997 è sostituito dal seguente:

"7. Gli incarichi o le cariche negli organi di controllo e di revisione sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di sette per ogni persona, di cui quattro remunerati e tre non remunerati. La predetta limitazione non si applica ai componenti supplenti. Ai fini del predetto cumulo, non si tiene conto delle cariche ricoperte, per designazione o nomina regionale, negli organi di controllo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione.".

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 11/1997, come sostituito dall'articolo 1, si tiene conto della durata temporale delle cariche o degli incarichi già decorsa alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini del cumulo degli incarichi o delle cariche di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della l.r. 11/1997, come modificati dall'articolo 2, si tiene conto del numero degli incarichi o delle cariche già ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.